La pianificazione del territorio
L’ordinamento italiano ha introdotto strumenti operativi per la pianificazione urbanistica con l’approvazione della legge 17 agosto 1942, n.1150.
L’impianto della pianificazione previsto dalla legge è ordinato gerarchicamente su tre livelli:
– un livello regionale, con i Piani territoriali;
– un livello provinciale, con i Piani sovracomunali;
– infine, un livello comunale con i PRG, Piani regolatori generali.
La legge urbanistica 1150/1942 opera, ovviamente, su scala nazionale e rimane la normativa-quadro di riferimento anche a seguito dell’approvazione di specifiche discipline di settore (ad esempio, sull’edilizia popolare) che non ne hanno modificato l’impianto originario.
Solo nel 1972, con l’istituzione delle Regioni ed il conseguente trasferimento alle stesse di competenze in materia di edilizia, urbanistica e territorio, il contesto normativo di riferimento cambia: in Emilia-Romagna, la disciplina urbanistica che regolamenta la pianificazione del territorio è data dalla legge 24 marzo 2000, n. 20.
In estrema sintesi, le principali tipologie degli strumenti urbanistici attualmente in vigore su scala nazionale sono le seguenti:
Piano Territoriale di Coordinamento (PTC)
Si tratta di uno strumento introdotto dalla legge urbanistica del 1942 e, interessando territori vasti, risulta il piano più ampio e complesso. Raccoglie, coordina e rende efficienti i programmi nei vari settori dell’iniziativa pubblica e privata. Introdotto dalla legge urbanistica del 1942, durante il regime fascista da sempre opposto a ogni forma di decentramento amministrativo. Il compito di promuovere l’adozione del PTC, inizialmente dello Stato, è stato delegato alle Regioni per poi passare alle Province con la legge 8 giugno 1990, n. 142, sull’ordinamento delle autonomie locali.
Piani Territoriali Paesistici (PTP)
I PTP contengono le prescrizioni per lo sviluppo armonico di zone oggetto di tutela per i valori paesistici e ambientali. Già previsti dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497 sulla protezione delle bellezze naturali, i PTP sono stati poi riproposti dalla legge 8 settembre 1985, n. 431 (legge Galasso).
Attualmente la tutela ambientale, prima di competenza delle Sovrintendenze statali, spetta alle Regioni.
Il Piano Regolatore Generale (PRG)
Il PRG è lo strumento fondamentale della disciplina urbanistica: determina la futura configurazione del territorio comunale e stabilisce le direttive e i vincoli necessari per attuarla, tenendo conto dell’ambiente e delle esigenze della popolazione.
Il Programma di Fabbricazione (PdF)
Il PdF è uno strumento più semplice del PRG nei contenuti, negli effetti e nella procedura. Serve a sapere dove si può costruire, cioè la perimetrazione della possibile espansione del centro abitato, nei piccoli Comuni.
Il Piano Particolareggiato Esecutivo (PPE)
Il PPE è lo strumento di attuazione del PRG, previsto dalla legge 1150/1942, utilizzato dal Comune per mostrare ciò che può essere costruito su un determinato terreno. Deve dare indicazioni circa la rete stradale, i dati altimetrici principali, le masse e le altezze lungo le principali strade o piazze, gli spazi riservati a un utilizzo pubblico, gli edifici destinati alla demolizione e quelli destinati al restauro, la suddivisione degli isolati in lotti fabbricabili, gli elenchi catastali delle proprietà da espropriare e da vincolare.
Il Piano Esecutivo Convenzionato (PEC)
Il PEC è la versione aggiornata del Piano di Lottizzazione Convenzionato: si differenzia dal PPE per il fatto che non ha il potere di espropriare gli immobili necessari per le sistemazioni urbanistiche in esso previste.
I Piani di zona per l’Ediliza Economica e Popolare (PEEP)
Istituiti dalla legge 18 aprile 1962, n. 167, i PEEP assicurano ai Comuni la disponibilità di aree per interventi di edilizia abitativa a basso costo, la cui estensione non può essere inferiore al 40% né superiore al 70% di quella necessaria a soddisfare il fabbisogno complessivo di edilizia abitativa di un decennio.
Il Piano per Insediamenti Produttivi (PIP)
Il PIP ha lo scopo di organizzare nuovi insediamenti produttivi e delimitarne il territorio interessato, ristrutturare quelli già esistenti, organizzare la viabilità, programmare i tempi di attuazione del Piano e prevedere la spesa occorrente. La loro formazione spetta al Comune, con precedente autorizzazione della Regione.
Il Piano di Recupero del patrimonio edilizio esistente (PdR)
Il PdR disciplina gli interventi di mantenimento, di restauro e di ristrutturazione urbanistica necessari al recupero dei fabbricati, dei complessi edilizi, degli isolati e delle aree compresi nelle zone di recupero, ossia quelle parti della città dove sono segnalate situazioni di degrado edilizio e urbanistico. Può essere attuato dai singoli proprietari, dalle cooperative edilizie e dai Comuni.