La legge annuale per il mercato e la concorrenza (Legge 4 agosto 2017, n. 124) ha stabilito che entro il 28 febbraio di ogni anno le associazioni‚ le Onlus e le fondazioni che intrattengano rapporti economici con le pubbliche amministrazioni debbano pubblicare‚ nei propri siti web‚ le informazioni relative a sovvenzioni‚ contributi‚ incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere di importo pari o superiore a 10.000 euro‚ ricevuti dalle medesime pubbliche amministrazioni nel corso dell’anno precedente.