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Parco del Delta: pasticcio giuridico

21 Associazioni scrivono ai parlamentari su Parco Delta del Po alla vigilia dell’approdo in Aula alla Camera della riforma della legge quadro sui parchi.

LA PROPOSTA DI PARCO DEL DELTA DEL PO: UN PASTICCIO GIURIDICO, SQUILIBRIO TRA STATO E REGIONI E PRIMATO DELL’ECONOMIA.

“La proposta di parco del Delta del Po è un pasticcio giuridico che va bene al di là della stessa già molto contestata riforma della legge quadro sulle aree protette, perché fa del parco impropriamente un soggetto ibrido di promozione economica e crea uno squilibrio ingiustificabile tra le funzioni proprie dello Stato e quelle delle Regioni. Per superare le inefficienze dei due parchi regionali veneto ed emiliano-romagnolo meglio un parco nazionale che assicuri la tutela unitaria e qualificata richiesta con il riconoscimento internazionale del Delta quale Area MAB UNESCO istituita nel 2015”. Lo sostengono 20 associazioni ambientaliste riconosciute (Accademia Kronos, Ambiente e Lavoro, AIIG, CAI, ENPA, Fare Verde, Forum Ambientalista, Greenpeace Italia, Gruppo di Intervento Giuridico, Gruppi di Ricerca Ecologica, Italia Nostra, LAV, Legambiente, LIPU, Marevivo, Mountain Wilderness, Rangers d’Italia, SIGEA, Touring Club Italiano, VAS, WWF) che hanno inviato ai parlamentari una lettera sull’art. 27 del disegno di legge che istituisce il Parco del Delta del Po alla vigilia del previsto approdo domani martedì 16 maggio in Aula a Montecitorio della riforma della legge 394/1991 (AC n. 4144) vada in Aula alla Camera.

“In maniera strumentale e irresponsabile si continuano a innescare nel corpo della riforma sui parchi, disposizioni del tutto estranee che tendono a creare ‘parchi di nuovo tipo’ (come avvenuto pur in altre condizioni con il Parco Nazionale dello Stelvio), che invece di avere una vocazione unitaria, nazionale alla tutela della biodiversità, sono tagliati su misura per le esigenze economiche locali che nulla hanno a che vedere con un ente che ha come obiettivo la difesa e valorizzazione delle risorse naturali”, sostengono le 20 associazioni che contestano le disposizioni contenute nell’articolo 27 dell’AC n. 4144, di riforma della legge n. 394/1991, legge quadro sulle aree protette in cui si stabiliscono i principi e i criteri di una delega al Governo per la redazione di un decreto legislativo istitutivo del cosiddetto Parco del Delta del Po.

Principi e criteri, osservano le associazioni nella lettera inviata oggi ai parlamentari, che una volta approvati dalla Camera sarebbero immodificabili al Senato e che hanno come effetto quello di:

  • procedere alla configurazione ed istituzione di un parco speciale che, pur esulando dagli standard e dalle classificazioni della legge n. 394/1991, viene forzosamente in essa ricompreso;
  • rendere evanescente, fino a scardinarla, la vocazione unitaria alla tutela della biodiversità propria dai parchi nazionali;
  • accreditare un’equiparazione strumentale tra le finalità di tutela e valorizzazione delle risorse naturali e quelle di sviluppo economico, che non fanno parte della mission delle aree protette;
  • creare uno squilibrio, senza precedenti, nei rapporti tra Stato e Regioni, attribuendo alle Regioni interessate addirittura un potere di veto sugli stessi contenuti del decreto legislativo istitutivo del parco.

Le Associazioni nella lettera specificano che vedono con favore la soluzione di un’annosa questione sinora rimessa alle Regioni Veneto e Emilia-Romagna, che sin qui sono state incapaci di conseguire (anche per scarsità di fondi e di personale) attraverso i due parchi regionali esistenti, da oltre 20 anni (Veneto, dal 1997 ed in Emilia Romagna, dal 1988), gli standard di tutela unitaria, necessari per un’area di notevole valore naturalistico.

Le associazioni ritengono preferibile e funzionale l’istituzione di un Parco nazionale del Delta del Po, secondo gli standard e gli schemi degli altri Parchi nazionali, coerente con gli obiettivi della normativa vigente e con il riconoscimento internazionale avvenuto nel 2015 dell’area deltizia quale area MAB (Man and Biosphere) dell’UNESCO.

Per approfondire:

Scheda tecnica sull’art. 27 del ddl di riforma della legge quadro sulle aree protette
Delega per l’istituzione del Parco del Delta del Po

Le disposizioni contenute nell’art. 27 dell’AC n. 4144, tecnicamente improvvisate e approssimative, sono di particolare gravità perché, come vedremo qui di seguito, confermano e accentuano la pericolosa tendenza, già concretizzata con il parco nazionale dello Stelvio, di concepire norme ad hoc per ogni realtà territoriale, in contrasto con l’interesse nazionale alla tutela del patrimonio naturale, costituzionalmente riconosciuto, proprio della legge quadro sulle aree protette.

Le Associazioni ritengono che l’art. 27 dell’AC n. 4144 contribuisca all’ulteriore demolizione e alla disarticolazione dello spirito e degli obiettivi della legge n. 394/1991, creando confusione tra le stesse amministrazioni nazionali competenti e vigilanti.

Le Associazioni osservano, inoltre, come la strumentalità della delega prevista dall’art. 27 emerga anche dal fatto che il parco interregionale, che si vorrebbe istituire, fosse già previsto in origine dall’articolo 35, comma 4 della legge n. 394/1991, il ché avrebbe consentito di procedere alla sua istituzione semplicemente con Intesa tra le Regioni interessate e il Governo, cui far seguire un decreto legislativo.

Il vero scopo della delega emerge da una sua attenta lettura: infatti, l’art. 27 dell’AC n. 4144:

  • istituisce il “Parco del Delta del Po”, senza far riferimento all’art. 35 della legge quadro nazionale vigente, non qualificandolo quindi come parco interregionale, né esplicitamente come parco nazionale (comma 1);
  • stabilisce per legge, con disposizione di immediata applicazione contenuta nella delega, che i siti Natura 2000 (SIC e ZPS), ad oggi confinanti e quindi fuori dai perimetri dei parchi regionali esistenti, invece di essere finalmente ricompresi nel territorio del nuovo Parco, debbano essere considerati d’ufficio nelle aree contigue della nuova area protetta (comma 1).
  • configura l’istituzione di un parco di nuovo tipo, che pur rimanendo iscritto nel perimetro della legge quadro (almeno per quel che potrebbe riguardare le sovvenzioni statali nazionali), abbia come obiettivo prioritario non solo la conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale, proprio delle aree protette ex l. n. 394/1991, ma lo sviluppo economico (comma 2, lettere a e b);
  • depotenzia la funzione sovraordinata del Piano parco stabilendo che questo debba tenere conto dei “piani d’area” e ne snatura le funzioni, stabilendo che questo impropriamente affronti anche “le tematiche attinenti agli impatti delle attività economiche e produttive anche dismesse” (comma 2, lettera d);
  • contribuisce allo snaturamento degli obiettivi originari stabiliti dalla normativa vigente – superando lo stesso concetto allargato di tutela dei valori naturali ed ambientali nonché storici, culturali, antropologici tradizionali di cui al vigente articolo 12 della l. n. 394/1991 – stabilendo addirittura che si debbano disporre le abrogazioni e modificazioni della normativa vigente in contrasto con la nuova normativa per la disciplina di tutela e di sviluppo delle aree interessate (comma 2, lettera g);
  • crea un precedente molto discutibile e controverso nei rapporti di cui al Titolo V della Costituzione, che travalica anche il condivisibile istituto della “intesa forte” tra Stato e Regioni, dando a queste ultime un ingiustificato ed eccessivo potere di veto sull’adozione dello stesso decreto legislativo, nel caso di mancato raggiungimento dell’intesa sul provvedimento (comma 3);
  • favorisce un’ingiustificata confusione su quale sia l’amministrazione competente, introducendo un improprio e non funzionale ruolo paritario tra il Ministero dell’Ambiente e quello dei Beni e delle Attività Culturali, non giustificato nemmeno dal riconoscimento del Delta del Po, quale area MAB UNESCO, materia che è di competenza del Ministero dell’Ambiente (comma 3).